A) MATERIA PENALE
Lo sforzo organizzativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni è teso a costruire intese con gli operatori del settore presenti sul territorio e con gli altri uffici giudiziari, proprio a causa dell'importante ruolo di raccordo fra enti ed istituzioni che dev'essere svolto nel sistema di cura dei minorenni e delle loro famiglie.
Infatti, l'ampiezza delle competenze relative al settore penale si estende – secondo l'impianto delineato dalla lettura congiunta del codice di procedura penale e del D.P.R. n. 448/1988, oltre all'attività giurisdizionale in senso stretto – sia nella fase delle indagini preliminari che nella fase processuale, agli ambiti della responsabilizzazione, della rieducazione e del recupero.
Ciò richiede che l'organizzazione inerente gli affari penali sia, oltre che organizzazione interna dell'Ufficio, adozione di linee guida per la Polizia Giudiziaria e gli operatori del territorio, riunioni di coordinamento, buone prassi condivise.
Tali iniziative sono volte a realizzare i principi su cui, secondo l' impianto vigente delineato dal DPR n. 448/1988, si fonda il processo penale minorile, cioè quelli della minima offensività del processo, della sua finalizzazione rieducativa e dell'attitudine responsabilizzante.
B) MATERIA CIVILE
Nella materia civile, di notevole impatto per l'Ufficio è stata la riforma dell'art. 403 c.c., novellato dal comma 27 dell'art. 1 della legge n. 206/2021, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 9/12/2021, con entrata in vigore dal 22/6/2022.
La maggiore novità consiste nella procedimentalizzazione delle attività, con l'introduzione di tempistiche rigorose da rispettarsi da parte degli organi e dei soggetti coinvolti e di una procedura di convalida civile del tutto simile alla convalida delle misure precautelari disciplinata dal codice di procedura penale.
La riforma si è rivelata di grande impatto, anche per il gran numero di procedure, conseguenti a tutti i casi di "CODICE ROSSO" dove vi siano minori coinvolti con la madre maltrattata che chiede il collocamento, per la necessità di curare l'attività di verifica dei presupposti del collocamento e di proporre ricorso per la convalida al Tribunale per i Minorenni entro 72 ore (qualora non venga disposta la revoca del collocamento).
Altra riforma processuale che ha inciso in maniera sostanziale sulle procedure di lavoro dell'Ufficio è consistita nell'introduzione nel Libro II del codice di procedura civile del Titolo IV-bis "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie" (articoli da 473-bis a 473-bis.71) da parte del D.Lgs. 10/10/2022, n. 149, in attuazione della Legge 26/11/2021, n. 206.
La disciplina puntuale del ricorso del Pubblico Ministero (art. 473-bis.13 c.p.c.), che ora deve contenere numerosi elementi di dettaglio (ivi compresa l'esistenza di eventuali parenti del minore entro il 4° grado, che abbiano mantenuto rapporti con lo stesso, a norma dell'art. 473 bis, punto 13, comm. 4 c.p.c.), nonché la previsione espressa della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al convenuto a cura dell'attore-PM, ha notevolmente aggravato gli adempimenti a carico sia dei magistrati sia del personale di segreteria.
Si consideri, inoltre, che i termini ordinari previsti per le notifiche sono ridotti della metà nelle ipotesi di violenza domestica o di genere (art. 473-bis e seguenti), inoltre è prevista anche per il Pubblico Ministero la facoltà di costituirsi nei giudizi promossi dalle parti private.
C) ISTITUTI DI ASSISTENZA E COMUNITA'
L'Ufficio dedica grande attenzione alla vigilanza sugli istituti di assistenza pubblici e privati e sulle comunità che ospitano minori.
Essi, in base al disposto dell'art. 9, comma 2 Legge 4/5/1983, n. 184, così come modificato dalla Legge n. 149/2001, sono tenuti a trasmettere semestralmente a quest'Ufficio l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro, con alcune indicazioni di dettaglio circa la condizione di ciascun minore.
Tale raccolta di dati avviene per mezzo della compilazione, da parte dei responsabili delle strutture, di un apposito file Excel – contenente tutti i dati inerenti ciascun minore collocato presso ciascuna comunità del Distretto, che viene restituito alla Procura a cadenza semestrale attraverso la posta elettronica certificata, ovvero protetto da password.
Pertanto, la mole di lavoro dell'ufficio è notevole perché lo studio – che rende necessario l'accorpamento dei dati stessi – richiede il loro assemblaggio ed elaborazione. In un'annualità pervengono oltre 250 elenchi, in quanto le strutture del distretto sono in numero – variabile – in media di 125, e ciascuna struttura invia due elenchi l'anno.
Attività analoga alla raccolta dati semestrali sopra descritta viene adempiuta con riguardo alle ispezioni semestrali, che direttamente o per delega, due volte l'anno, effettua il Procuratore per i Minorenni con riguardo a ciascuna struttura in base al disposto 9, comma 3 Legge 4/5/1983, n. 184, così come modificato dalla Legge n. 149/2001, con l'esame di dati di circa 120 comunità.