COMUNICAZIONE DELLE ISCRIZIONI DI CUI AL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO AI SENSI DELL'ART. 335 C.P.P.
CHE COSA E': attesta le iscrizioni, nei registri in dotazione all'Ufficio di Procura, dei fascicoli ancora in fase di indagini preliminari.
CHI LO RILASCIA: è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che ha competenza distrettuale.
COME SI RICHIEDE: con domanda presentata direttamente dall'interessato, o per mezzo di persona delegata. Nella richiesta occorre specificare se il certificato è richiesto come persona offesa o come indagato. Per i fascicoli non più in fase di indagini preliminari non va richiesto il certificato ex art. 335 c.p.p., ma il certificato dei carichi pendenti.
QUANTO COSTA: il rilascio dell'attestazione è esente sia da imposta di bollo, sia da diritto di certificato, generalmente essa viene rilasciata a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello del deposito della domanda, oppure dall'invio dell'istanza, corredata della documentazione richiesta, via PEC, fatto salvo il rilascio in tempi inferiori.
MODALITA' DI RICHIESTA E DI RILASCIO DEI CERTIFICATI PRESSO QUESTA PROCURA
La domanda va presentata su apposito modello messo a disposizione degli interessati.
Il richiedente o la persona delegata vengono identificati dal funzionario incaricato per mezzo dell'esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno), che deve essere allegato in copia alla domanda.
Deve essere in ogni caso allegata copia del documento di riconoscimento del minorenne indagato o persona offesa, anche quando la domanda viene presentata dal genitore, dal tutore o dalla persona delegata.
Il funzionario incaricato rilascia al richiedente o alla persona delegata copia della domanda presentata per ricevuta.
La certificazione viene rilasciata direttamente dalla Segreteria in caso di attestazione negativa, mentre in caso positivo il rilascio è subordinato al "nulla osta" da parte del PM assegnatario del procedimento.
Il rilascio del certificato avviene – dietro presentazione della ricevuta di cui sopra e previa identificazione della persona addetta al ritiro da parte del funzionario incaricato – a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello del deposito della domanda, oppure dall'invio della domanda via PEC, fatto salvo il rilascio in tempi inferiori.
CERTIFICATO DELLE ISCRIZIONI PENALI PENDENTI (ARTT. 60 C.P.P. – 27 D.P.R. 14/11/2002, N. 313 – TESTO UNICO CASELLARIO GIUDIZIALE)
CHE COSA E': è il certificato che attesta l'esistenza (o l'inesistenza) di procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica del luogo in cui viene richiesto (residenza), per i quali siano terminate le indagini e che non siano ancora definiti con provvedimento irrevocabile, in altre parole è il certificato che attesta la qualità di imputato in un processo.
La "pendenza" inizia con la formulazione dell'imputazione e termina con l'"irrevocabilità" del provvedimento che definisce il processo.
A differenza del certificato penale (certificato del casellario giudiziale) che si riferisce alla situazione della persona a livello nazionale, ad oggi il certificato dei carichi pendenti si riferisce solo all'ufficio giudiziario presso cui viene chiesto, cioè la Procura della Repubblica del luogo di residenza
CHI LO RILASCIA: per i minori di anni 18 è rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che ha competenza distrettuale.
Viene rilasciato anche per i bambini di età inferiore ai 14 anni, anche se in teoria non imputabili, perché potrebbe esservi incertezza sull'età, ad esempio nel caso di minori stranieri.
COME SI RICHIEDE: si richiede con domanda presentata direttamente dall'interessato, o per mezzo di persona delegata.
Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà.
Per gli interdetti la domanda può essere presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina.
La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta tramite un delegato.
QUANTO COSTA: marca da bollo di € 16,00 e € 3,92 per diritto di certificato per mezzo dell'applicazione di marche, se esso viene rilasciato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello del deposito della domanda; € 7,84 se esso viene rilasciato nella medesima giornata.
AUTOCERTIFICAZIONE: questo certificato può essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445.
MODALITA' DI RICHIESTA E DI RILASCIO DEI CERTIFICATI PRESSO QUESTA PROCURA
La domanda va presentata su apposito modello messo a disposizione degli interessati.
Il richiedente o la persona delegata vengono identificati dal funzionario incaricato per mezzo dell'esibizione di documento di riconoscimento in corso di validità (carta d'identità, passaporto, permesso di soggiorno), che deve essere allegato in copia alla domanda.
Deve essere in ogni caso allegata copia del documento di riconoscimento del minorenne, anche quando la domanda viene presentata dal genitore, dal tutore o dalla persona delegata.
Il funzionario incaricato rilascia al richiedente o alla persona delegata copia della domanda presentata per ricevuta.
Il rilascio del certificato avviene – dietro presentazione della ricevuta di cui sopra e previa identificazione della persona addetta al ritiro da parte del funzionario incaricato – a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello del deposito della domanda, salvo il versamento dei diritti d'urgenza per il rilascio del certificato nella medesima giornata.
I certificati si richiedono e si ritirano presso il Punto Informativo dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30